STATUTO AIAB Veneto

Approvato in occasione dell’assemblea annuale 2006

ART. 1

DENOMINAZIONE E SEDE

E’ costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l’associazione di promozione sociale denominata: AIAB Veneto (Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica del Veneto) con sede in via SS. Fabiano e Sebastiano 132, nel Comune di Padova.

ART. 2

FINALITA’

L’associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale nel settore dell’agricoltura biologica e dello sviluppo sostenibile. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta. Le finalità generali che si propone sono in particolare:

a) la promozione dell’agricoltura biologica e biodinamica nelle sue varie forme e trasversalmente a tutti i settori economici (primario, secondario e dei servizi);

b) la divulgazione dei valori e dei principi del metodo di produzione biologico; c) l’informazione e la formazione degli operatori economici, dei tecnici e dei consumatori nel campo dell’agricoltura biologica e dell’alimentazione naturale;

d) la valorizzazione e la tutela della Natura e dell’ambiente della regione del Veneto.

Le finalità specifiche che si propone di raggiungere sono:

a) rappresentare la realtà regionale all’interno di AIAB Federale;

b) rappresentare i produttori, i trasformatori, i commercianti e i consumatori di prodotti “da agricoltura biologica” in seno alle Istituzioni pubbliche e private della regione;

c) l’organizzazione di congressi, convegni, mostre, fiere, visite guidate, corsi di formazione e culturali, attività ludico/ricreative; d) la gestione di agenzie di stampa, l’edizione e la pubblicazione di libri e periodici;

e) la promozione ed organizzazione di attività di ricerca, divulgazione ed informazione riguardanti l’agricoltura biologica ed i valori ad essa connaturati;

f) la promozione e il coordinamento di iniziative sociali, legali, legislative ed associative per l’affermazione dell’agricoltura biologica e la tutela dei propri associati;

g) la promozione e diffusione del consumo di alimenti provenienti dall’agricoltura biologica nell’ambito di un’alimentazione sana e naturale.

L’ Associazione è articolazione regionale di AIAB Federale, per cui si obbliga al rispetto di tutte le norme contenute nello statuto e nei regolamenti federali e delle delibere degli Organi statutari dell’Associazione, mutuandone a livello locale i contenuti nel rispetto della propria a autonomia regionale.

Le finalità e gli scopi sociali possono essere raggiunti attraverso:

a) l’assunzione di deleghe di responsabilità ai membri del Consiglio Direttivo;

b) la nomina di un coordinatore regionale, da individuarsi sia all’interno che all’esterno del Consiglio Direttivo;

c) l’attribuzione di incarichi professionali per lo svolgimento di uno o più attività autorizzate dal Consiglio Direttivo.

ART. 3

SOCI

Sono ammessi all’Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi, accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Ciascun socio è iscritto nel Libro soci, articolato per anno solare. L’eventuale rifiuto all’iscrizione va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità, impegnandosi a versare la quota associativa. Sono motivi di esclusione dal Libro soci:

a) dimissioni del socio formalizzate al Consiglio Direttivo;

b) l’assunzione di comportamenti in palese contrasto con gli scopi dell’associazione;

c) l’inosservanza dello statuto e degli eventuali regolamenti interni all’Associazione.

L’adesione si intende accettata, salvo delibera avversa e motivata del Direttivo entro 90 giorni dal ricevimento dell’iscrizione e della relativa quota sociale.

Il Libro soci è articolato in tre categorie:

a) ordinari (coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo);

b) sostenitori (coloro che oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie stabilite dal Consiglio Direttivo);

c) benemeriti (persone nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione).

A loro volta i soci possono essere suddivisi per categoria socio/economica. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 4

SEZIONI SOCI

E’ facoltà dell’APS AIAB Veneto promuovere la costituzione, sull’intero territorio regionale, di associazioni provinciali e/o locali al fine di articolare meglio sul proprio territorio le attività statutarie e/o aggregazioni dei soci per categoria economica e sociale rappresentata. Tali associazioni provinciali o tematiche sono riconosciute dal Consiglio Direttivo che ha facoltà di disconoscerne la funzionalità all’interno dell’associazione regionale qualora in palese contrasto con le finalità previste dal presente Statuto. Qualora istituite, tali sezioni, coerentemente con le finalità del presente statuto, svolgono azione di tutela e rappresentanza della categoria e/o dell’area di riferimento di appartenenza e permettono all’Associazione di partecipare a tutti quegli interventi pubblici e privati, anche se limitati ad una sola delle categorie organizzate o ad una specifica area geografica.

ART. 5

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento di eventuali attività prestate. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali. Il Consiglio Direttivo fissa i limiti dell’azione dei singoli soci e gli eventuali rimborsi.

ART. 6

RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione. L’esclusione è deliberata con giustificati motivi dal Consiglio Direttivo. Il socio interessato può ricorrere in appello, entro 30 gg., al collegio dei Probiviri di AIAB Federale, che si esprimeranno entro i 30 giorni successivi. In terza istanza il socio potrà richiedere l’attivazione dell’Istituto Arbitrale Nei tempi necessari a concludere il ricorso, al socio è inibito qualsiasi utilizzo di marchi, loghi e riferimenti dell’Associazione.

ART. 7

ORGANI SOCIALI

Gli organi dell’associazione sono: l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente. Tutte le cariche sociali, in quanto tali, sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ART. 8

ASSEMBLEA

L’Assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria, e ad essa hanno diritto di voto i soci AIAB del Veneto in regola con il pagamento delle quote. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, lo scioglimento dell’associazione o la rinuncia all’autonomia regionale in favore di Aiab Federale. E’ ordinaria in tutti gli altri casi. L’Assemblea può essere preceduta da Assemblee provinciali o comunque di aree territoriali previste nello statuto (art. 4, comma 1), potendosi procedere in questo caso per delegati all’Assemblea Regionale. Norme di convocazione dell’assemblea regionale. L’assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Associazione o, in mancanza di detta convocazione, dal Presidente Federale AIAB o su richiesta scritta di almeno un quinto dei soci o dal Collegio Sindacale Federale, con ordine del giorno motivato. La convocazione deve effettuarsi con almeno 15 giorni di anticipo mediante avviso scritto contenente l’ordine del giorno, la data ed il luogo della prima convocazione e della seconda. Per avviso scritto s’intende una comunicazione via posta ordinaria, via e-mail, via telefax ovvero attraverso il notiziario dell’associazione. Fa fede l’indirizzo o altro recapito indicato dal socio nel modello di adesione. La convocazione deve essere trasmessa per conoscenza al Presidente Federale. Lo svolgimento dell’Assemblea Regionale avviene secondo quanto previsto dal Regolamento Interno. Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza dei voti con la presenza in prima convocazione di almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti, purché approvate dalla maggioranza degli intervenuti. Non hanno diritto di voto in assemblea quei soci la cui iscrizione annua non è mai pervenuta all’associazione. E’ altresì negato il voto ai soci la cui nuova iscrizione sia pervenuta all’associazione nei 60 giorni che precedono l’assise assembleare.

Compiti dell’Assemblea:

a) elegge gli organi statutari ed approva l’eventuale regolamento interno;

b) elegge i propri delegati al Congresso Federale AIAB, secondo regolamento federale;

c) approva il rendiconto consuntivo annuale entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio;

d) approva le linee programmatiche e la loro fattibilità regionale mutuandole dalle delibere federali o in aggiunta a queste;

e) delibera gli eventuali rimborsi agli organi statutari, commissari o delegati. Nelle deliberazioni che li riguardano gli interessati non hanno diritto di voto;

f) delibera su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo. E’ facoltà del Presidente Federale o del suo delegato, di presenziare alle Assemblee Regionali. L’Assemblea Regionale straordinaria delibera con voto a maggioranza semplice in materia di modifiche statutarie. Nel caso di delibera in merito alla rinuncia dell’autonomia gestionale rispetto ad Aiab Federale, o di scioglimento dell’Associazione, la maggioranza deve essere dei due terzi dei votanti.

ART. 9

VALIDITA’ ASSEMBLEE

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente. I soci che rappresentano più soggetti giuridici hanno la facoltà di rappresentare al massimo altri due soci (massimo due deleghe). Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno). Le discussioni e le deliberazioni del Consiglio direttivo e dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente. Presiede l’assemblea il presidente dell’associazione. Il segretario è nominato dal presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale (e di trarne copia).

ART. 10

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri eletti dall’assemblea tra soci. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione. Il Consiglio direttivo, in particolare:

a) nomina al suo interno il Presidente, vice-presidente/i, eventualmente il Coordinatore;

b) delibera eventuali deleghe del Presidente ad altre componenti del Direttivo;

c) delibera tutti gli atti, comprese le operazioni mobiliari e immobiliari, necessari per lo svolgimento delle attività dell’associazione sulla base delle linee programmatiche approvate dall’assemblea regionale;

d) delibera inoltre per la sostituzione del Presidente nell’impossibilità da parte di questo a svolgere regolarmente le proprie funzioni, ed in tal caso provvede entro 30 giorni dalla data della delibera per la nomina del nuovo presidente;

e) stabilisce annualmente l’entità della quota di adesione, di rinnovo all’associazione e delle quote dei servizi istituzionali;

f) elabora le linee programmatiche da sottoporre all’assemblea dei soci;

g) verifica l’applicazione da parte del Presidente delle linee programmatiche stabilite dall’Assemblea dei soci;

h) approva il bilancio preventivo dell’esercizio successivo entro il 15 dicembre di ciascun anno.

Le deliberazioni sono a voto palese e sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Le adunanze sono valide in prima convocazione quando interviene la maggioranza degli aventi diritto, in seconda convocazione, almeno un’ora dopo, con almeno un terzo degli aventi diritto; qualora mancasse il numero legale anche in seconda convocazione le deliberazioni sull’ordine del giorno sono assunte a maggioranza dei presenti aventi diritto. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte all’anno. Un terzo dei Consiglieri può richiedere al Presidente la convocazione dell’Assemblea che dovrà essere convocata entro trenta giorni. Un membro del Direttivo decade dall’incarico in caso di esclusione da socio AIAB e in caso di assenza senza giustificato motivo da più di tre riunioni consecutive. Quando vengono a mancare uno o più componenti il Consiglio Direttivo provvede alla cooptazione di un numero di consiglieri pari a quelli mancanti a partire dai primi dei non eletti votati all’ultima assemblea dei soci.

ART. 11

PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il Consiglio direttivo e l’assemblea, convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nell’impossibilità da parte di questo a svolgere regolarmente le proprie funzioni.

ART. 12

RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:

a) contributi e quote associative;

b) donazioni e lasciti;

c) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 383/2000.

L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Nei limiti posti dalla vigente legislazione l’associazione può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie necessarie o utili per il conseguimento degli scopi associativi. Essa può inoltre, per i medesimi fini, assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie, in forme associative e societarie aventi scopi affini o analoghi. E’ fatto divieto all’Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse e di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse

ART. 13

RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale. L’esercizio decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il rendiconto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo e viene approvato dal Direttivo. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato. Il rendiconto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

ART. 14

SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con le modalità di cui all’art. 10. L’associazione avrà l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni a fini di pubblica utilità, sentito l’organo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 15

DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dallo Statuto di AIAB Federale, dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

ART. 16

CONSORZI – COORDINAMENTI

L’Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei compiti statutari, può riunirsi in coordinamento con altre associazioni che operano nel medesimo ambito.

ART. 17

NORMA TRANSITORIA

Il presente statuto è approvato nell’Assemblea straordinaria dei soci del 27 maggio 2006, attribuendo facoltà al Presidente dell’Associazione di apportarvi eventuali modifiche espressamente richieste dal Consiglio Direttivo di AIAB Federale, ai fini di omogeneità con le altre Associazioni Regionali di AIAB.